CGC

Le seguenti Condizioni generali di contratto (di seguito le “CGC”) valgono per tutti i contratti e altri rapporti commerciali a cui noi, l’azienda Wentronic GmbH (di seguito il “Venditore”) aderiamo con i nostri clienti e altri partner commerciali (di seguito il/gli “Acquirente/i”) a scopo di fornitura di merci, espletamento di prestazioni e adempimento di altri accordi.

1.1 Il Venditore effettua la fornitura esclusivamente ad aziende, secondo l’articolo 14 del Codice Civile. Questo significa che il Venditore effettua la fornitura non a consumatori, bensì esclusivamente a quelle persone che hanno effettuato un ordine presso il Venditore nell’ambito dell’esercizio della loro attività commerciale o professionale autonoma. Ciascun Acquirente garantisce che effettua presso il Venditore ordini esclusivamente pertinenti all’esercizio della propria attività commerciale o professionale autonoma e che egli, ovvero l’Acquirente, entra in relazione con il Venditore in qualità di imprenditore, ai sensi dell’articolo 14 del Codice Civile.

1.2 Valgono esclusivamente queste CGC. Con il presente testo ci si oppone espressamente a condizioni divergenti dell’Acquirente. Le condizioni divergenti dell’Acquirente non valgono nemmeno se il Venditore non vi si oppone separatamente ancora una volta nel corrispondente caso singolo. Le condizioni divergenti dell’Acquirente valgono solo se il Venditore le avrà accettate per iscritto nel singolo caso.

1.3 Le CGC del Venditore diventano parte anche delle attività future, nella versione valida della corrispondente stipula del contratto, purché al più tardi nella conferma dell’ordine si sia fatto riferimento a una tale validità.

2.1 La stipula del contratto entra in vigore quando il Venditore invia all’Acquirente, in relazione al suo ordine, una corrispondente conferma dell’ordine.

2.2 Tutti i prezzi delle offerte sono prezzi netti e si intendono franco magazzino di Braunschweig più l’imposta sul valore aggiunto stabilita per legge. All’Acquirente vengono addebitati i costi di spedizione e imballaggio. Si applicano i valori d’ordine minimo. Il Venditore si riserva di non accettare ordini al di sotto dei valori d’ordine minimo. Il Venditore si riserva di calcolare un supplemento per quantità minima.

2.3 Purché non diversamente ed espressamente concordato, le offerte del Venditore non sono vincolanti e sono senza impegno e il Venditore si riserva il diritto di apportare adeguate modifiche ai prezzi.

2.4 Le descrizioni e i dati tecnici corrispondono alle indicazioni del produttore. Il Venditore si riserva il diritto di apportare modifiche.

2.5 Per l’utilizzo dei loghi dei marchi e delle immagini dei prodotti nonché dei testi pubblicitari, trovano applicazione i regolamenti per l’uso dei loghi dei marchi e delle immagini dei prodotti nonché dei testi pubblicitari nella loro versione attuale.

3.1 L’Acquirente è obbligato ad accettare la merce ordinata. L’obbligo di accettazione è una prescrizione principale. Se l’Acquirente rifiuta illegittimamente l’accettazione, il Venditore può fruire in particolare di tutti i diritti derivanti dall’articolo 280 e seg. del Codice Civile.

3.2 I termini di consegna indicati rappresentano esclusivamente un valore indicativo e quindi valgono solo come accordo approssimativo (termini “approssimativi”).

3.3 Sono consentite le consegne parziali. La merce non disponibile nel breve tempo viene automaticamente contrassegnata come rimanenza e spedita successivamente, purché l’Acquirente non si opponga espressamente. Se il valore totale delle rimanenze ammonta a 50,00 EUR o più, la spedizione successiva avviene senza l’addebito di costi di spedizione e imballaggio. Al di sotto di 50,00 EUR di valore residuo, vengono invece addebitati i costi di spedizione e imballaggio. In caso di spedizione successiva all’estero, i costi di spedizione e imballaggio vengono addebitati in ogni caso.

3.4 Ostacoli alla consegna imprevisti e dei quali non è responsabile il Venditore, come ad esempio casi di forza maggiore, sciopero, anomalie d’esercizio nella propria azienda oppure del fornitore, difficoltà durante il trasporto, ecc. autorizzano il Venditore a posticipare la consegna per un numero di giorni pari alla durata delle problematiche, oppure a recedere parzialmente o totalmente dal contratto. In caso di non disponibilità della merce ordinata, il Venditore informerà immediatamente l’Acquirente e gli rimborserà immediatamente le controprestazioni già fornite.

4.1 La spedizione della merce avviene mediante un vettore o spedizioniere scelto dal Venditore. Il rischio passa all’Acquirente appena la spedizione è stata prelevata dal vettore o dallo spedizioniere, tuttavia al più tardi all’uscita dal magazzino del Venditore, anche se il Venditore effettua personalmente la spedizione. Infatti, ogni ordine dell’Acquirente è da considerarsi una vendita a distanza richiesta dall’Acquirente.

4.2 Su richiesta e a spese dell’Acquirente, il Venditore assicurerà la merce contro i rischi di trasporto.

4.3 In caso di spedizione all’estero, oltre a queste CGC, il Venditore è sottoposto solo all’obbligo di predisposizione della merce o della fornitura della prestazione “EXW (EX Works – Franco stabilimento)” corrispondentemente agli Incoterms nella versione vigente, purché non sia stata concordata un’altra modalità di obbligo di predisposizione.

4.4 Le nostre spese di trasporto comprendono i costi di imballaggio e di spedizione. Purché non diversamente concordato, questi vengono fatturati sempre separatamente all’Acquirente. Se le spese di trasporto vengono indicate in offerte e/o nelle conferme dell’ordine, tale indicazione avviene sempre con riserva delle spese di trasporto reali. Ci riserviamo dunque il diritto di fatturare corrispondentemente le spese di trasporto reali.

5.1 Purché non sia stata concordata un’altra modalità di pagamento, l’importo della fattura, senza riguardo per eventuali lamentele, va pagato al Venditore immediatamente dopo l’arrivo della fattura senza sconto e non in contante. Se l’Acquirente incorre in un ritardo, da quel momento sarà possibile addebitargli degli interessi di ritardo per un ammontare pari a 9 punti percentuali oltre agli interessi di base, nonché 5,00 EUR per ogni ammonimento scritto. Il Venditore si riserva il diritto di comprovare un danno conseguente.

5.2 Un pagamento si intende come avvenuto se il Venditore può disporre dell’importo. Si esclude il pagamento tramite assegno.

5.3 Nel caso di mandati di addebiti SEPA, il Venditore può inviare all’Acquirente la notifica (Pre-Notification) relativa a quando egli addebiterà l’importo sul conto bancario dell’Acquirente, entro un termine minimo, ovvero al più tardi un giorno lavorativo (24 ore) prima dell’addebito.

5.4 Le fatture del Venditore riguardanti prestazioni e ordini speciali sono immediatamente esigibili dopo la ricezione e senza sconto.

5.5 Le prime consegne avvengono in contrassegno o con pagamento in anticipo.

5.6 Se l’Acquirente si trova in ritardo verso il Venditore rispetto a un qualsiasi tipo di obbligo di pagamento, tutti gli eventuali crediti aggiuntivi del Venditore nei confronti dell’Acquirente diventano subito esigibili.

5.7 Se l’Acquirente si trova in ritardo di pagamento e comunque il Venditore gli invia la merce, i pagamenti effettuati dall’Acquirente si riferiranno esclusivamente all’ultima merce inviata, per il solo fatto che altrimenti il Venditore non avrebbe mai inviato ulteriore merce all’Acquirente.

5.8 Nel caso di rifiuto illecito di accettazione della merce, il Venditore ha diritto a un risarcimento danni nei confronti dell’Acquirente, compreso il mancato guadagno. I danni compresi il mancato guadagno ammontano ad almeno il 10% del prezzo di acquisto più l’imposta sul valore aggiunto stabilita per legge, ove l’Acquirente ha la possibilità di comprovare un danno minore. Da parte sua, il Venditore si riserva il diritto di comprovare un danno superiore.

5.9 Una compensazione è consentita solo con crediti non contestati o accertati dell’Acquirente. L’Acquirente può esercitare il diritto di ritenzione solo se si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

6.1 Il Venditore invia la merce all’Acquirente sempre e solo con riserva di proprietà.

6.1.1 Questa riserva di proprietà da una parte è configurata in modo che la merce resti di esclusiva proprietà del Venditore (riserva di proprietà semplice) solo fino al pagamento completo del prezzo di acquisto al Venditore.

6.1.2 Dall’altra parte, l’Acquirente è autorizzato, nonostante la mancante proprietà, ad elaborare ed alienare (costituzioni in pegno, trasferimenti di proprietà a scopo di garanzia e l’accordo per divieti di cessione non sono autorizzati) la merce nell’ordinaria transazione commerciale, purché egli non sia in ritardo. I crediti dell’Acquirente originatisi dalla rivendita, l’elaborazione o altra base giuridica (assicurazione, azione non consentita) e relativi alla merce (compresi tutti i saldi esigibili dal conto corrente) vengono ceduti nella totalità al Venditore, che con il presente testo accetta tale cessione. Il Venditore autorizza inoltre l’Acquirente in modo revocabile ad esigere i crediti ceduti al Venditore, per la corrispondente fattura emessa, a suo nome (riserva di proprietà prolungata).

6.1.3 Il Venditore si riserva il diritto di trasformare la riserva di proprietà mediante accordo con l’Acquirente anche in una garanzia comprendente tutti i crediti attuali e futuri (riserva di proprietà estesa).

6.2 Elaborazione o montaggio avvengono sempre a favore del Venditore, tuttavia senza alcun obbligo per costui. Se si estingue la (com)proprietà del Venditore mediante associazione o commissione, si concorda che, la (com)proprietà dell’Acquirente passa per intero al Venditore limitatamente alla percentuale di valore (valore dalla fattura). L’Acquirente conserva la (com)proprietà del Venditore a titolo gratuito.

6.3 In caso di accesso di terzi alla merce con riserva di proprietà, l’Acquirente verrà informato della proprietà del Venditore, che verrà immediatamente informato. In caso di comportamento dell’Acquirente contrario ai termini contrattuali – in particolare in caso di ritardo di pagamento – il Venditore, nel rispetto delle disposizioni secondo l’articolo 323 o 324 del Codice Civile, è autorizzato a riprendere la merce sottoposta a riserva di proprietà ed eventualmente a richiedere la cessione delle azioni di rivendicazione dell’Acquirente verso terzi. Parimenti, in questi casi il Venditore è autorizzato a incassare i crediti in sospeso dell’Acquirente nei confronti del Compratore. Alla prima richiesta del Venditore, l’Acquirente è obbligato a menzionare al Venditore il nome del suo Compratore, a comunicargli un’eventuale cessione e a comunicare al Venditore le informazioni necessarie affinché egli possa fruire dei propri diritti nei confronti del Compratore. Anche i documenti a ciò necessari vanno consegnati immediatamente alla prima richiesta da parte del Venditore. Il venditore è autorizzato a notificare la cessione al Compratore dell’Acquirente.

6.4 Il Venditore si impegna a sbloccare le garanzie a lui conferite su richiesta dell’Acquirente in base alla scelta del Venditore, purché il valore delle garanzie esistenti e realizzabile sul mercato superi i crediti da garantire di oltre il 10%.

7.1 Il Venditore è autorizzato a cedere a terzi le rivendicazioni che gli spettano nei confronti dell’Acquirente.

7.2 I diritti dell’Acquirente nei confronti del Venditore non sono trasferibili al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 354 a del Codice di Commercio e non possono essere ceduti a terzi.

8.1 Le lamentele dell’Acquirente in relazione alla merce fornita vanno notificate al Venditore in forma scritta entro 8 giorni dopo la ricezione della merce. In caso di lamentele giustificate, il Venditore ha il diritto o di riparare il difetto oppure di riprendere la merce emettendo un buono con l’importo calcolato oppure, entro un termine adeguato, a inviare gratuitamente un elemento sostitutivo oppure accreditare all’Acquirente il valore minimo della merce.

8.2 Se il Venditore su richiesta dell’Acquirente invia merce al di fuori della Germania, l’Acquirente è obbligato a effettuare, per il Paese di destinazione in questione e per la merce, le eventuali registrazioni e le notifiche necessarie secondo la legislazione sul riciclaggio.

8.3 Il Venditore non risponde dei danni causati dall’Acquirente. Da questa esclusione di responsabilità sono esclusi eventuali danni dell’Acquirente:

8.3.1 decesso, lesioni al corpo o alla salute, riconducibili a una negligente violazione dei doveri da parte del Venditore oppure alla negligente o intenzionale violazione dei doveri di uno dei suoi rappresentati oppure agenti vicari,

8.3.2 danni che possono essere classificati come altri danni e che si basano sulla violazione dei doveri riconducibile a una grave negligenza da parte del Venditore oppure su una violazione dei doveri intenzionale o riconducibile a una grave negligenza di uno dei suoi rappresentati o agenti vicari,

8.3.3 danni che si originano dalla Legge sulla responsabilità per danno da prodotti oppure

8.3.4 dovuti alla violazione degli obblighi essenziali del contratto (cosiddetti obblighi cardinali).

In caso di danni ai sensi dei punti 8.3.1 e 8.3.2, il Venditore risponde in toto, mentre in caso di danni ai sensi del punto 8.3.3, risponde in base all’importo previsto della legge. In caso di danni ai sensi del punto 8.3.4, il Venditore risponde in ambito prevedibile contestuale al contratto; egli risponde dunque per un ammontare massimo di 2.500,00 EUR e, in caso di puro danno patrimoniale, per un ammontare massimo di 1.250,00 EUR. Qualora in caso di eventuali danni ai sensi del punto 8.3.4 intervenga un’assicurazione danni e tale assicurazione, a verifica avvenuta, conferma che la regolamentazione sia maggiore rispetto agli importi menzionati al punto 8.3.4, il Venditore risponde solo parimenti all’ammontare che viene realmente regolamentato da parte dell’assicurazione nel caso di danno concreto. Se il Venditore risponde dei danni prevedibili contestuali al contratto, è esclusa la sua responsabilità per danni medi e danni successivi.

Poiché il Venditore vende batterie e accumulatori (ovvero quei dispositivi che contengono batterie e accumulatori), conformemente alla Legge sulle batterie è obbligato a fornire i seguenti avvisi all’Acquirente:

a) Batterie e accumulatori, dopo l’utilizzo, possono essere rispediti al Venditore oppure essere restituiti nelle proprie immediate vicinanze (ad es. presso rivenditori al dettaglio locali oppure punti di raccolta comunali).

b) Batterie e accumulatori non vanno smaltiti tra i rifiuti domestici, bensì l’utente è obbligato per legge alla restituzione delle batterie e degli accumulatori usati.

c) Il simbolo del bidone barrato significa che le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. I simboli successivi e che si trovano al di sotto di tale simbolo hanno il significato seguente:
Pb: la batteria/l’accumulatore contiene piombo
Cd: la batteria/l’accumulatore contiene cadmio
Hg: la batteria/l’accumulatore contiene mercurio

10.1 Per ogni modifica, soppressione o integrazione di contratti e/o di queste CGC, vige la richiesta di forma scritta. Ciò vale anche per la modifica/soppressione della richiesta di forma scritta stessa, a cui non è possibile rinunciare nemmeno per un singolo caso.

10.2 Luogo di adempimento, sia dal punto di vista degli obblighi del Venditore che dell’Acquirente, è sempre la sede del Venditore (Braunschweig).

10.3 Tribunale competente esclusivo per tutte le eventuali controversie tra Venditore e Acquirente, nei casi in cui l’Acquirente sia un commerciante, una persona giuridica del diritto pubblico oppure un patrimonio separato di diritto pubblico oppure se l’Acquirente non possiede alcun tribunale generale nella Repubblica Federale Tedesca, è la sede del Venditore (Braunschweig).

10.4 Per tutti i contratti e per queste CGC si applica sempre ed esclusivamente il diritto della Repubblica Federale Tedesca, a esclusione del diritto di compravendita internazionale.

10.5 Qualora una disposizione stipulata contrattualmente tra Venditore e Acquirente dovesse essere o diventare nulla, inefficace o ineseguibile oppure non contenere un regolamento necessario, non viene intaccata l’efficacia delle restanti disposizioni del contratto, non solo in caso di dubbio, bensì l’efficacia delle restanti disposizioni del contratto resta sempre immutata. Al posto della disposizione nulla, inefficace o ineseguibile oppure per l’esecuzione delle lacune regolamentative, si applica un regolamento giuridico consentito, che fin dove possibile corrisponde a ciò che le Parti avevano voluto oppure che avrebbero voluto in base al senso e allo scopo del contratto, se avessero riconosciuto la presenza di tali lacune.

I marchi (loghi) e i nomi utilizzati da Wentronic per identificare i prodotti e i servizi, come anche le fotografie e altre immagini dei prodotti insieme alla loro confezione (immagini dei prodotti), compresi i testi di descrizione dei prodotti associati, rappresentano la proprietà intellettuale di Wentronic nel caso di prodotti a marchio proprio o la proprietà intellettuale dei proprietari di marchi di terzi nel caso di prodotti a marchio di terzi e sono protetti da marchi (marchi con una reputazione, registrazione e notorietà) e da diritti d’autore e diritti di design, come anche da altri diritti.

I clienti commerciali di Wentronic possono utilizzare questi marchi (loghi) e nomi, come anche fotografie e altre illustrazioni dei prodotti insieme alle loro confezioni che hanno acquistato da Wentronic, compresi i testi di descrizione del prodotto associati, solo ai fini della corretta distribuzione di questi prodotti originali Wentronic. A questo proposito, Wentronic concede ai propri clienti commerciali, con il rispettivo acquisto, diritti d’uso corrispondenti, non esclusivi, non trasferibili e non trasferibili, che sono temporaneamente limitati al tempo dell’attuale corretta distribuzione. Lo stesso vale anche per altri commercianti che non hanno acquistato la merce originale Wentronic direttamente da Wentronic, ma da un altro venditore in modo adeguato.

Il rispettivo diritto d’uso si estingue immediatamente non appena il cliente commerciale o qualsiasi altro rivenditore commerciale non acquista (non più) esclusivamente la merce in questione direttamente o indirettamente da Wentronic.

Analogamente, il rispettivo diritto di utilizzo decade immediatamente per qualsiasi parte avente diritto se tale parte utilizza marchi di fabbrica (loghi), nomi, fotografie o altre immagini di prodotti originali Wentronic insieme al loro imballaggio e nel fare ciò offre e/o consegna, in tutto o in parte, prodotti di plagio/terzi.

Eventuali modifiche/aggiunte ai marchi (loghi), ai nomi, alle fotografie e ad altre immagini, compresa la loro confezione, compresi i testi di descrizione del prodotto associati, che possono essere contemplate dal Cliente, possono essere effettuate solo se Wentronic ha dato il suo previo consenso scritto. Lo stesso vale per eventuali fotomontaggi o cambiamenti di colore che il Cliente abbia pianificato.

Inoltre, non è consentito l’utilizzo di immagini di prodotti obsoleti per nuovo materiale pubblicitario.

La proposta di vendita unica dei prodotti Wentronic deve essere sempre garantita. È pertanto inammissibile presentare il prodotto insieme ad altri prodotti di terzi sulla stessa fotografia.

È inoltre vietato trasmettere il diritto d’uso a terzi.

Qualora una delle suddette disposizioni della normativa sia o diventi nulla, inefficace o inapplicabile o non contenga una disposizione necessaria di per sé, l’efficacia della normativa sarà sempre mantenuta. Al posto della condizione di nullità, inefficacia o inapplicabilità o per l’esecuzione della scappatoia, si applica una disposizione giuridicamente ammissibile che corrisponde per quanto possibile a ciò che le parti intendevano o avrebbero inteso secondo il significato e lo scopo del corpus di norme e regolamenti se avessero riconosciuto la scappatoia.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germania

Stato: gennaio 2020

Scarica il PDF